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Capannoli, impianto 5G: il Comune replica dopo la sentenza del TAR

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L’Amministrazione comunale di Capannoli ha risposto all’interrogazione sulla vicenda della stazione radio base 5G proposta da INWIT, ribadendo di aver agito con istruttoria e nel rispetto delle proprie competenze di tutela del territorio.

Riportiamo integralmente il comunicato stampa prodotto dal Comune di Capannoli a firma della sindaca Arianna Cecchini:

” Con riferimento alla sua interrogazione, ritengo opportuno fornire una risposta puntuale, ricostruendo correttamente i fatti, il quadro normativo e le valutazioni compiute dall’Amministrazione comunale.”

“Tengo inoltre a precisare innanzitutto che la materia è assai complessa e vi si intrecciano competenze comunali, competenze dell’Unione Valdera quale SUAP, pareri di amministrazioni statali, valutazioni paesaggistiche, accertamenti ARPAT, disciplina nazionale sulle comunicazioni elettroniche e normativa speciale collegata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.”

“È quindi necessario precisare fin dall’inizio che l’Amministrazione Comunale non ha tenuto una condotta superficiale, né omissiva, né improvvisata. Al contrario, ha esercitato fino in fondo le prerogative che l’ordinamento riconosce ai Comuni in materia di governo del territorio, tutela dell’ordinato insediamento urbanistico degli impianti e salvaguardia degli interessi della comunità locale.”

“La circostanza che il TAR Toscana abbia accolto il ricorso della società proponente non significa che il Comune abbia agito senza istruttoria o senza ragioni. Significa, piuttosto, che il giudice amministrativo ha ritenuto prevalente, nel caso concreto, la disciplina speciale sopravvenuta in materia di Piano Italia 5G e aree a fallimento di mercato, ritenendo tale disciplina idonea a comprimere in maniera significativa il potere pianificatorio comunale.

“Si tratta di un punto giuridico delicato, fortemente condizionato da una normativa nazionale speciale, temporalmente collegata all’attuazione del PNRR, che ha inciso in modo rilevante sugli ordinari poteri dei Comuni. 1. La sentenza del TAR Toscana ha accolto il ricorso proposto da INWIT S.p.A. e ha annullato il provvedimento finale di rigetto adottato dall’Unione Valdera nell’ambito del procedimento autorizzativo relativo alla stazione radio base, nonché gli atti presupposti posti a fondamento del diniego, tra cui il parere contrario espresso dal Comune di Capannoli e i pareri contrari resi dalle amministrazioni statali competenti in materia paesaggistica.”

“Le motivazioni principali della decisione possono essere ricondotte a due profili. Il primo riguarda la disciplina speciale del Piano Italia 5G. Il TAR ha ritenuto che l’intervento fosse funzionale alla copertura di aree cosiddette “a fallimento di mercato” e che, per tale ragione, trovasse applicazione la normativa nazionale speciale che consente la localizzazione degli impianti nelle aree cosiddette bianche sulla base degli obiettivi individuati dal Ministero delle infrastrutture.”

“Il secondo riguarda il profilo paesaggistico-forestale. Nel corso del giudizio è stata disposta una verificazione tecnica, affidata a soggetto terzo qualificato, per accertare se l’area interessata potesse essere qualificata come area boscata, come risultava. L’esito della verificazione è stato valutato dal TAR nel senso della non riconducibilità dell’area alla nozione normativa di bosco, con conseguente venir meno del presupposto posto a base dei pareri negativi paesaggistici.”

“È importante sottolineare che il Comune aveva espresso la propria posizione sulla base del Programma comunale degli impianti, recentemente approvato, e sulla base dei programmi di sviluppo presentati annualmente dagli operatori e dell’esigenza di indirizzare la localizzazione degli impianti verso siti pubblici ritenuti più coerenti con l’assetto territoriale. Tale impostazione non era irragionevole, anche perché supportata da analisi tecniche sulle localizzazioni mai messe in discussione dagli operatori, ma è stata superata dal giudice in ragione della disciplina speciale PNRR. 2.”

“La sentenza è stata pubblicata in data 29 aprile 2026 ed a seguito della ricezione della sentenza, l’Amministrazione non è rimasta inattiva. Sono state immediatamente avviate le necessarie valutazioni con gli uffici competenti, con l’Unione Valdera e con il legale incaricato della difesa dell’Ente, al fine di comprendere:  gli effetti concreti della pronuncia sul procedimento autorizzativo;  i margini giuridici per un eventuale appello al Consiglio di Stato;  le conseguenze economiche derivanti dalla soccombenza;  le iniziative da assumere per evitare che la vicenda potesse produrre effetti non governati sul territorio;  l’eventuale necessità di aggiornare gli strumenti comunali alla luce del quadro normativo speciale introdotto per il Piano Italia 5G.”

“L’Amministrazione ha quindi operato con la prudenza dovuta, evitando comunicazioni affrettate o parziali prima di avere un quadro tecnico e giuridico sufficientemente chiaro. 3. L’Amministrazione era consapevole dell’esistenza della disciplina speciale collegata al Piano Italia 5G e al PNRR. Proprio per questo la vicenda è stata trattata con particolare attenzione. Tuttavia, la consapevolezza della disciplina speciale non significava, né poteva significare, rinuncia preventiva da parte del Comune all’esercizio delle proprie competenze.”

“Il Comune non poteva limitarsi a prendere atto passivamente della proposta localizzativa del gestore senza verificare la coerenza dell’intervento con il proprio Programma comunale degli impianti, che prevedeva già la localizzazione dell’impianto su un sito pubblico alternativo, individuato sulla base di un programma di sviluppo degli operatori trasmesso al Comune in epoca precedente al programma Italia 5G.”

“Sito alternativo che era stato individuato proprio per coniugare gli interessi concorrenti in gioco: obiettivi di copertura dei gestori con gli interessi del territorio e della comunità locale. L’Amministrazione ha ritenuto, in buona fede e sulla base degli atti disponibili, che il quadro normativo consentisse ancora al Comune di far valere elementi di pianificazione, razionalizzazione localizzativa e tutela del territorio, soprattutto a fronte dell’esistenza di un sito alternativo ritenuto preferenziale.”

“La sentenza del TAR ha dato una lettura più restrittiva dei poteri comunali, valorizzando in modo prevalente la disciplina speciale PNRR. Ma questa diversa interpretazione del giudice non cancella la correttezza dell’approccio seguito dall’Amministrazione, che ha tentato di utilizzare tutti gli strumenti legittimi disponibili. 4. Nel procedimento e nel successivo giudizio l’Amministrazione si è avvalsa delle valutazioni degli uffici competenti e della difesa legale incaricata, coordinandosi con l’Unione Valdera quale amministrazione procedente/SUAP e con le amministrazioni statali coinvolte.”

“La posizione del Comune non è stata assunta in modo isolato o arbitrario. Essa si è inserita in un procedimento complesso nel quale sono intervenuti anche pareri negativi di autorità statali competenti in materia paesaggistica. Questo è un elemento essenziale: il diniego finale non si è fondato esclusivamente su una valutazione comunale, ma anche su posizioni espresse da amministrazioni specialistiche preposte alla tutela paesaggistica.”

“Le valutazioni legali hanno riguardato, in particolare, la sostenibilità della posizione comunale rispetto al Programma comunale degli impianti, alla possibilità di indicare siti preferenziali alternativi, alla portata della normativa PNRR e alla permanenza di margini di valutazione in capo agli enti locali. L’esito del giudizio dimostra che il TAR ha aderito alla tesi della società ricorrente, ma non dimostra che la posizione comunale fosse priva di fondamento.”

“La complessità della materia, l’intervento di plurime amministrazioni e la necessità di una verificazione tecnica disposta dallo stesso TAR confermano che la questione non era affatto semplice o scontata. 5. La sentenza ha posto a carico solidale del Comune di Capannoli e dell’Unione Valdera una quota delle spese di lite in favore della società ricorrente, pari a euro 2.000,00 oltre oneri e accessori, mentre un’ulteriore quota è stata posta a carico del Ministero della cultura.”

“Le spese di verificazione sono state poste a carico del Ministero della cultura. Per quanto riguarda il Comune, occorre distinguere:  le spese legali relative alla difesa del Comune di Capannoli e dell’Unione Valdera pari a complessivi Euro 5.544,66;  nessun costo aggiuntivo per l’ulteriore assistenza tecnica ricevuta dal consulente per il programma comunale degli impianti Polab Srl, relativamente a sopralluoghi, riunioni, attività peritali e validazione tecnica di confronto tra le localizzazioni in gioco;  le somme poste dalla sentenza a carico solidale del Comune e dell’Unione Valdera, da gestire secondo le ordinarie procedure contabili e secondo i rapporti tra gli enti coinvolti.”

“Si tratta di costi conseguenti a una scelta difensiva assunta nell’interesse pubblico. L’Amministrazione ha ritenuto doveroso difendere la propria pianificazione e la propria posizione istituzionale, non per alimentare un contenzioso fine a sé stesso, ma nel maggior interesse sia del territorio sia della comunità che rappresenta.”

“Una pubblica amministrazione non può misurare le proprie decisioni solo sul rischio di contenzioso. Deve valutare se esistano ragioni di interesse pubblico meritevoli di essere sostenute. In questo caso, tali ragioni esistevano. 6. L’Amministrazione ha valutato, con il supporto del legale incaricato, che non sussistano i presupposti per proporre appello al Consiglio di Stato.”

“La valutazione non è stata svolta in modo emotivo o automatico, ma sono stati verificati attentamente:

• se vi fossero margini per contestare l’interpretazione data dal TAR alla disciplina speciale del Piano Italia 5G;

• se il Programma comunale degli impianti potesse conservare spazi applicativi anche rispetto agli interventi PNRR,  se il sito alternativo individuato dal Comune potesse essere valorizzato maggiormente;  se vi fossero profili processuali o sostanziali idonei a sostenere utilmente l’appello;  quale fosse il rapporto tra probabilità di accoglimento, costi e interesse pubblico concreto.”

“L’Amministrazione non ha escluso alcuna opzione, ma ha inteso assumere una decisione motivata e responsabile. Anche sotto questo profilo, l’Amministrazione ha agito con senso istituzionale: difendere il Comune quando vi sono ragioni solide, ma evitare iniziative inutilmente onerose qualora l’approfondimento tecnico-legale dovesse evidenziare margini ridotti. 7.”

“La sentenza annulla il diniego e impone alle amministrazioni competenti di conformarsi a quanto statuito dal TAR. Ciò non significa, tuttavia, che l’impianto possa essere realizzato fuori da ogni controllo. Restano ferme le verifiche procedimentali ancora necessarie e le prescrizioni eventualmente applicabili in base alla normativa vigente.”

“In particolare, dovranno essere verificati:  la completezza documentale del progetto;  il rispetto delle condizioni tecniche e autorizzative;  gli eventuali adempimenti relativi alla disponibilità dell’area;  le prescrizioni ARPAT in materia di campi elettromagnetici;  le eventuali prescrizioni tecniche, edilizie, di sicurezza, di cantiere, accessibilità e ripristino;  gli obblighi di comunicazione e aggiornamento connessi alla realizzazione e alla messa in esercizio dell’impianto. 8.”

“L’Amministrazione, pur dovendo rispettare la sentenza, continuerà a esercitare ogni controllo consentito dalla legge, nell’interesse della popolazione e del corretto inserimento dell’opera nel territorio. 9. L’Amministrazione ribadisco che non è rimasta ferma. Il Comune ha approvato il Programma comunale degli impianti con deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 30 dicembre 2024. Questo dato è particolarmente importante, perché dimostra che l’Amministrazione si era già dotata di uno strumento di pianificazione aggiornato e non ha affrontato la vicenda senza programmazione.”

“Il fatto che il TAR abbia ritenuto prevalente la disciplina speciale PNRR non smentisce il valore politico-amministrativo e tecnico del Programma comunale degli impianti. Al contrario, conferma che il Comune aveva tentato di governare la materia con uno strumento pianificatorio, individuando criteri e localizzazioni più coerenti con il territorio. La sentenza evidenzia semmai che, per gli interventi rientranti nel Piano Italia 5G e nelle aree bianche, la normativa statale speciale ha introdotto una compressione dei poteri comunali particolarmente incisiva.”

“Proprio alla luce della sentenza, l’Amministrazione valuterà ora ulteriori aggiornamenti o integrazioni del Programma comunale degli impianti, con particolare riferimento:  alla mappatura delle aree bianche e dei pixel del Piano Italia 5G; al coordinamento preventivo con i programmi di sviluppo dei gestori;  all’individuazione di siti preferenziali alternativi effettivamente compatibili con le esigenze di copertura; alla tutela dei ricettori sensibili;  alla mitigazione paesaggistica e visiva; alla trasparenza informativa verso i cittadini. Non si ritiene quindi assolutamente corretto affermare che la vicenda dimostri una carenza di programmazione comunale, anzi! Al contrario, il Comune aveva approvato un Programma comunale degli impianti, aveva individuato un sito preferenziale alternativo, aveva espresso un parere motivato e aveva partecipato al procedimento.”

“L’Amministrazione, quindi, ha fatto ciò che un Comune responsabile deve fare: ha provato a governare un intervento impattante sul territorio. La criticità principale non è stata l’assenza di programmazione comunale, ma il sopravvenuto e speciale assetto normativo nazionale, voluto dal Governo. Per il futuro, l’Amministrazione intende comunque rafforzare ulteriormente il proprio presidio amministrativo attraverso:  aggiornamento e verifica del Programma comunale degli impianti;  confronto preventivo con operatori e soggetti attuatori;  coinvolgimento degli enti competenti sin dalle prime fasi;  valutazione di siti preferenziali alternativi realmente utilizzabili; maggiore formalizzazione delle interlocuzioni con i gestori;  rafforzamento della comunicazione istituzionale verso i cittadini;  monitoraggio delle evoluzioni giurisprudenziali in materia di Piano Italia 5G.”

“L’obiettivo è evitare che i Comuni siano posti di fronte a decisioni già sostanzialmente predefinite dalla normativa nazionale, cercando invece di recuperare ogni spazio utile di governo del territorio. 10. L’Amministrazione respinge l’idea che vi sia stata la volontà di non informare la cittadinanza. La sentenza è stata oggetto di esame da parte degli uffici e del legale incaricato. Prima di comunicare pubblicamente una decisione di questo tipo, era ed è necessario comprenderne con precisione gli effetti giuridici, amministrativi ed economici.”

“Una comunicazione immediata, non accompagnata da una corretta lettura tecnica, avrebbe rischiato e rischierebbe di generare allarme, confusione o aspettative non fondate. La presente risposta consiliare costituisce una sede istituzionale pienamente adeguata per informare il Consiglio comunale e la cittadinanza. L’Amministrazione è inoltre disponibile a valutare ulteriori forme di comunicazione pubblica, nelle sedi adeguate”

“La trasparenza nella comunicazione non consiste nel comunicare in modo affrettato, ma nel comunicare in modo corretto, completo e responsabile. In conclusione, l’Amministrazione comunale ha agito nell’interesse della comunità, utilizzando gli strumenti disponibili per tutelare il territorio, la pianificazione comunale e in particolare la frazione di Santo Pietro Belvedere.”

“Il TAR ha dato una particolare lettura del quadro normativo, valorizzando la disciplina temporanea e speciale del Piano Italia 5G e delle aree bianche. Questa decisione sarà rispettata, come è dovere di ogni amministrazione pubblica, ma ciò non comporta alcun giudizio di inerzia, superficialità o cattiva amministrazione. Il Comune ha fatto ciò che poteva fare, nei limiti consentiti dall’ordinamento: ha pianificato, ha valutato, ha espresso un parere motivato, si è difeso in giudizio e ora sta valutando responsabilmente le iniziative successive. L’Amministrazione continuerà a seguire la vicenda con la massima attenzione, nell’interesse dei cittadini e nel rispetto della legge. La Sindaca Arianna Cecchini”

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