PONTEDERA. La Toscana da lunedì sarà zona Gialla (clicca qui). Il Comando della Polizia locale fa sapere che nei prossimi giorni intensificherà i controlli al fine di tutelare la salute pubblica e non vanificare gli sforzi fatti in questi mesi dalla maggior parte dei cittadini.
La Polizia locale richiama l’attenzione sia degli operatori del settore commerciale che della cittadinanza al fine di tenere un comportamento più responsabile ed evitare di incorrere in sanzioni.
“In zona Gialla– ricorda la Polizia locale- l’attività di ristorazione (Bar, Ristoranti, Gelaterie, pasticcerie) può essere svolta fino alle 18:00 ricordandosi che allo stesso tavolo possono sedersi un massimo di n. 4 persone, distanziati di almeno un metro tra le sedute (da spalla a spalla e di fronte) oltre che dagli altri tavoli, salvo che siano tutti conviventi. Al bancone la consumazione può avvenire solo qualora sia possibile rispettare il distanziamento interpersonale è comunque da privilegiarsi il consumo al tavolo. Dopo le ore 18:00 è sospesa la somministrazione ed è vietato il consumo sul posto nonché nelle adiacenze del Locale (a scopo esemplificativo ma non esaustivo si ritiene sicuramente adiacente l’area esterna arredata con tavoli e sedie / dehors, oppure il marciapiede prospiciente il locale di somministrazione). È invece consentita la vendita da asporto fino alle ore 22:00, mentre non ci sono limitazioni per la consegna a domicilio”.
La vendita da asporto: “Si ricorda che l’asporto non è somministrazione all’aperto ma prenotazione del cliente con il successivo ritiro. È possibile vendere cibo e bevande solo confezionati per l’asporto e non cocktail preparati (ad esempio l’APERITIVO) e serviti in bicchieri anche se coperti in quanto la preparazione e la mescita concretizzano di per sé la somministrazione. Non è possibile vendere caffè, bevande coni gelato e coppette da consumarsi subito all’aperto del locale. Si precisa che dopo le ore 18:00 è vietato consumare cibi e bevande nei luoghi pubblici (strade, piazze ecc.) e aperti al pubblico. La violazione prevede l’applicazione di una sanzione da € 400 ad € 1000 come per tutte le altre violazioni. Si ricorda inoltre che deve essere sempre indossata la mascherina anche nei luoghi all’aperto dove per caratteristiche degli stessi non è possibile garantire in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi (es. strade pubbliche, corsi pedonali, piazze, mercati ecc.). Quindi se si fuma o si consumano cibi e bevande (in orario consentito) ci si deve isolare dagli altri in particolare non si devono consumare cibi e bevande e/o fumare in gruppo. È inoltre opportuno evitare qualsiasi tipo di contatto e igienizzare spesso le mani con sapone o soluzioni idro-alcoliche. E’ sempre obbligatorio mantenere la distanza interpersonale anche se si indossa la mascherina ed è assolutamente vietato creare assembramenti“.
Le violazioni delle suddette disposizioni comportano una sanzione da € 400 ad € 1000 ed in caso di attività commerciali la sanzione accessoria della sospensione dell’attività da 1 a 30 giorni con facoltà dell’organo di controllo di imporre la chiusura immediata fino ad un massimo di 5 giorni che non si computano nella sospensione generale fino a 30 giorni che applica il Prefetto.