Pontedera, respinto il ricorso contro il nuovo insediamento commerciale vicino al cimitero: il TAR dichiara l’azione inammissibile.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha messo la parola fine, almeno per ora, al contenzioso sul progetto che prevede la realizzazione di una media struttura di vendita e di un esercizio di ristorazione nell’area di Pontedera Ovest, a circa 100 metri dal perimetro del cimitero. Con la sentenza n. 56/2026, pubblicata il 14 gennaio 2026, il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un gruppo di cittadini contro il Comune di Pontedera e la società Incom S.r.l.
La vicenda
Tutto nasce dalla delibera del Consiglio comunale n. 66 del 28 novembre 2024, con cui l’amministrazione ha approvato una variante al piano attuativo del comparto urbanistico interessato, consentendo la realizzazione di attività commerciali e di ristorazione nell’area. I ricorrenti – persone che hanno dichiarato di avere congiunti tumulati nel vicino cimitero – avevano impugnato l’atto sostenendo che la scelta del Comune violasse la fascia di rispetto cimiteriale prevista dall’articolo 338 del Testo unico delle leggi sanitarie e che compromettesse il diritto a esercitare il culto dei defunti in un ambiente “decoroso e idoneo”. Successivamente erano stati impugnati anche i permessi di costruire rilasciati nell’aprile 2025 a favore di Incom S.r.l. e MD S.p.A. per dare concreta attuazione agli interventi edilizi.
La decisione del TAR
Il TAR, però, non è entrato nel merito delle questioni urbanistiche e sanitarie. La sentenza fonda il rigetto su due motivi principali.
Il primo riguarda l’assenza di un interesse concreto e attuale. Secondo i giudici, i ricorrenti non hanno dimostrato in modo specifico quale pregiudizio effettivo deriverebbe loro dalla presenza delle nuove attività a circa 100 metri dal cimitero. Le affermazioni contenute nel ricorso sono state giudicate generiche e non supportate da elementi concreti idonei a provare una reale compromissione del diritto di culto o dell’accesso al camposanto.
Il secondo profilo riguarda la mancata impugnazione degli strumenti urbanistici precedenti. Il TAR ricostruisce una lunga serie di atti – dal regolamento urbanistico del 2006 alle varianti del 2011 e del 2015, fino ai piani attuativi del 2010 e 2012 – dai quali emerge che l’area in questione era da tempo destinata anche a funzioni artigianali e commerciali, comprese medie (e persino grandi) strutture di vendita. Poiché questi atti non sono mai stati contestati, anche l’eventuale annullamento della variante del 2024 farebbe “rivivere” le vecchie previsioni, che consentono comunque interventi commerciali. In altre parole, secondo il Tribunale, manca l’utilità concreta dell’azione giudiziaria.
Le conseguenze
Con la pronuncia di inammissibilità, il progetto può proseguire senza gli ostacoli posti dal ricorso. Il TAR ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese legali, quantificate in 3.000 euro a favore del Comune di Pontedera e 3.000 euro a favore di Incom S.r.l., oltre agli oneri di legge.
Il commento del sindaco di Pontedera Matteo Franconi
“Le motivazioni della sentenza del Tar non lasciano spazio a dubbi o interpretazioni. Il ricorso proposto contro l’atto del Comune è stato dichiarato inammissibile non solo per l’ovvia considerazione che quell’insediamento commerciale è contemplato negli strumenti urbanistici di Pontedera da ormai vent’anni (noi ne abbiamo semmai ridotto la portata in termini di volumi rispetto all’originaria previsione del 2006) ma anche e soprattutto perché chi ha presentato ricorso non aveva una legittimazione e un interesse giuridicamente qualificato ad agire.
Questo è quel che succede di solito quando certa politica non ha argomenti validi per fare buona politica e prova ad alzare polveroni “buttandola” sulla correttezza degli atti anziché sulla propria (inesistente) visione alternativa delle cose. In questo quadro non mi pare secondaria né ininfluente la condanna alla spese di giudizio in capo ai ricorrenti.”
La nota stampa a firma del segretario dell’Unione Comunale di Pontedera Francesco Papiani
“Il Partito Democratico di Pontedera prende atto della sentenza del TAR Toscana che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la variante urbanistica approvata dal Comune, smentendo nei fatti le accuse e gli allarmismi sollevati da Fratelli d’Italia negli scorsi consigli comunali.
La decisione del Tribunale è chiara: non è stato ravvisato alcun interesse concreto e attuale a fondamento del ricorso, né sono state dimostrate le paventate lesioni. Inoltre, il TAR ha evidenziato come le destinazioni commerciali nell’area fossero già previste da strumenti urbanistici vigenti da anni (oltre 10 anni), mai impugnati, rendendo priva di utilità l’azione giudiziaria intrapresa.
Cadono così le affermazioni di Fratelli d’Italia che parlavano di presunte illegittimità e addirittura di ricadute penali e amministrative per il Comune di Pontedera: tesi rivelatesi infondate, come certificato da una sentenza che chiude la vicenda sul piano giuridico.
L’Amministrazione comunale ha operato nel rispetto delle regole e della legge, con atti trasparenti e coerenti con la pianificazione urbanistica, perseguendo l’interesse pubblico e lo sviluppo ordinato del territorio. Chi ha scelto la strada del ricorso ha prodotto solo strumentalizzazioni politiche, oggi smentite dai fatti, e un inutile aggravio di costi per i cittadini proponenti.
Il Partito Democratico di Pontedera continuerà a lavorare con serietà e responsabilità per la città, lasciando ad altri la propaganda e i processi alle intenzioni. La politica torni a confrontarsi nel merito, senza gridare allo scandalo quando non ce n’è alcuno.“





