TOSCANA. Abbonamenti tpl non utilizzati nel lockdown, come richiedere la ‘compensazione’
Tempi e modalità univoche in tutta la Toscana per chiedere alle aziende di trasporto che effettuano servizio pubblico il prolungamento dei tempi dell’abbonamento non utilizzato durante il lockdown o il voucher compensativo.
Per garantire coerenza ed omogeneità, la Regione ha scelto di definire un percorso che potrà essere usato da tutti i cittadini per chiedere una ‘compensazione’ dei servizi non fruiti durante il lockdown alle aziende di trasporto pubblico su gomma che operano in Toscana (attualmente consorziate o subaffidatarie di One Scarl), a Trenitalia spa e Tft spa per quanto riguarda il servizio su ferro ed a Toremar spa per quanto riguarda il traghetto verso l’Arcipelago toscano.
Queste le linee guida approvate dalla Giunta regionale per facilitare ed uniformare il ricorso alle “Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL” stabilite dal Governo:
1 – il diritto alla compensazione vale per tutti i tipi di abbonamento, anche per i ‘Pegaso’ e per l’abbonamento ‘Unico metropolitano’;
2 – la compensazione è relativa al periodo per il quale non ne e’ stato possibile l’utilizzo del titolo di viaggio, periodo diverso per ciascun soggetto;
3 – la richiesta di compensazione andrà avanzata entro il 15 ottobre, salvo nuova proroga del periodo di emergenza con apposito provvedimento ministeriale. Andrà indirizzata all’Azienda che ha emesso l’abbonamento;
4 – la richiesta andrà presentata preferibilmente on-line sul portale aziendale dedicato, secondo le modalità indicate dalle aziende stesse;
5 – gli abbonati che hanno diritto alla compensazione dovranno comunicare all’azienda di trasporto titolare dell’abbonamento la propria situazione inviando una domanda alla quale dovranno allegare:
a) il titolo di viaggio in corso di validità nel periodo del lockdown (definito dai provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dal decreto-legge del 23 febbraio e dalle successive modifiche del 5 marzo e 25 marzo);
b) una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza del lockdown. La dichiarazione dovrà contenere informazioni su:
generalità del titolare dell’abbonamento;
causa del mancato utilizzo del titolo di viaggio (specificando “…in conseguenza dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dall’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 o dall’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”);
l’indicazione del luogo di lavoro e del datore di lavoro (se in rapporto di dipendenza o altro) se il titolo di viaggio non è stato fruito per misure di contenimento che hanno fermato o ridotto l’attività lavorativa;
nome e indirizzo dell’istituto scolastico presso il quale si reca lo studente titolare dell’abbonamento, se il titolo di viaggio non è stato fruito a causa della sospensione dell’attività scolastica;
la durata del mancato utilizzo del titolo di viaggio.
6 – le aziende di trasporto potranno utilizzare una di queste forme di compensazione:
emissione di un voucher di importo pari all’ammontare della spesa effettivamente sostenuta dall’utente per i giorni di non utilizzo dell’abbonamento, da utilizzare entro un anno dall’emissione;
prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo.
Nel caso in cui il titolare del diritto al rimborso non avesse più necessità di usufruire del servizio di trasporto, si invitano le aziende a trovare forme alternative di ristoro (ad esempio la possibilità di utilizzare il voucher per altri titoli di viaggio), anche in coerenza con le raccomandazioni europee a tutela dei consumatori/utenti.
7 – le aziende dovranno dare massima diffusione attraverso i loro canali di comunicazione (anche call center aziendali) alle informazioni sulle modalità di richiesta, di emissione e di spendibilità dei voucher o delle altre misure di compensazione. Le informazioni e le modalità di richiesta dovranno essere di facile accesso, di semplice applicazione, chiare, sintetiche e possibilmente effettuabili on-line dando supporto agli interessati con i call center aziendali.
Nel caso in cui aziende di carattere nazionale o sovraregionale abbiano già stabilito diverse modalità diverse di rimborso, queste dovranno essere prontamente comunicate alla Regione Toscana ed agli utenti.