Un errore nella distinta in Cittadella-Pisa dell’agosto scorso lascia in stand-by il risultato: il giudice sportivo conferma il pari ma sanzione la società granata.
PISA – Ieri, 5 settembre, è arrivata ufficialmente l’omologazione dell’1-1 del match di Serie B Cittadella-Pisa, andato in scena lo scorso 27 agosto e lasciato in sospeso per un errore nella distinta da parte del club veneto: l’irregolarità sul calciatore Desogus, non segnato nella lista giocatori consegnata prima dell’inizio della gara e poi entrato in campo al 71esimo minuto di gioco. Al suo posto, sebbene presente in panchina dall’inizio della partita, indicato un altro calciatore: Alessandro De Luca.
Il giudice sportivo ha tuttavia accertato l’inserimento di una seconda distinta sul portale della Lega avvenuto alle ore 20.44, poi consegnata, al termine del primo tempo (all’incirca verso le 21.20) in cartaceo anche alla società pisana, che ha confermato l’avvenuta ricezione.
Le squadre non possono tuttavia cambiare i nominativi già indicati fino all’inizio della gara mentre l’elenco può essere integrato, anche dopo l’inizio della partita, per l’eventuale arrivo in ritardo dei soli calciatori titolari. Tale norma non consente, dunque, deroghe neanche nel caso di errore materiale, come avvenuto nel caso della società granata del Cittadella.
Stando all’articolo 10 del Codice di Giustizia Sportiva, che punisce la società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, il giudice sportivo, ritenuto che il calciatore non inserito nella distinta prima dell’inizio della gara fosse comunque un calciatore munito di titolo per parteciparvi, ha dunque ritenuto valido e regolamentare lo svolgimento della partita confermandone il risultato.
In conclusione, è stata dichiarata la regolarità della gara con il risultato di 1-1 conseguito sul campo con l’ammonizione e l’ammenda di € 2.000,00 per il Dirigente Accompagnatore della societò Cittadella, Federico Cerantola, e un’ammenda di € 10.000,00 per la società Cittadella.